A partire dal 26 novembre 2019, si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la Direttiva UE n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione. L’obiettivo della Direttiva è stato quello di disciplinare la protezione dei Whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione Europea, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. 
In Italia, il provvedimento attuativo della Direttiva UE n. 2019/1937 è il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 (di seguito “Decreto”). Tale Decreto raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del segnalante; in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto. 

  1. Chi può segnalare
    • lavoratori subordinati
    • lavoratori autonomi
    • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti
    • volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti)
    • azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
  2. Cosa si può segnalare
    • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
    • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
    • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

    Possono essere oggetto di segnalazione anche:
    a. le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
    b. le attività illecite non ancora compiute ma che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
    c. i fondati sospetti.

    Si rende noto al Segnalante che restano espressamente escluse dall’ambito di applicazione del Decreto:

    • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o relativo alla relazione del Segnalante con i soggetti gerarchicamente sovraordinati;
    • segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria da normativa e/o atti dell’Unione europea o nazionali, come indicati nella parte II dell’allegato al D. Lgs. 24/2023 o, ancora, da normativa nazionale che costituisce attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla Direttiva UE 2019/1937, ancorché non indicati nella parte II dell’allegato al D. Lgs. 24/2023;
    • segnalazioni aventi ad oggetto violazioni in materia di sicurezza nazionale oppure di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale salvo che tali aspetti siano ricompresi nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea, come regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
  3. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

    Accedendo alla piattaforma “Whistleblowing”, seguendo la procedura guidata, il Segnalante potrà:

    • inviare la segnalazione in forma scritta, compilando i campi previsti secondo le istruzioni presenti nella piattaforma;
    • inviare la segnalazione anche in forma orale, optando per la registrazione;
    • chiedere un incontro con il referente individuato per la gestione delle segnalazioni interne. Inviata la segnalazione, il Segnalante dovrà avere cura di segnare la data e il codice identificativo univoco generato automaticamente dalla piattaforma e che consente di monitorare lo stato della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

    Ogni segnalazione è protocollata nel database riepilogativo all’interno della piattaforma con tutti i dati essenziali delle segnalazioni, uno storico della loro gestione e l’archiviazione di eventuale documentazione che il Segnalante abbia allegato, nonché di aggiuntiva documentazione prodotta o acquisita durante l’istruttoria del Referente Interno. Ogni dato sensibile contenuto nel database è criptato per mezzo di chiavi di criptazione. La consultazione delle informazioni presenti nella piattaforma è consentita unicamente al Referente Interno, che ha ricevuto apposita formazione, e che ha un accesso al sistema in maniera protetta e con specifici log nel sistema.

ALLEGATI

INFORMATIVA GENERALIZZATA SULLA DISCIPLINA A TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

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INFORMATIVA PRIVACY LEONARDO INNOVATIVE SOLUTION GROUP

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